[1]La presente legge avra' effetto dalla data della registrazione della ratifica della Convenzione, di cui all'art. 1, presso il Segretariato della Societa' delle Nazioni.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1927 - Anno VI

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Federzoni - Belluzzo.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo vigente dal 15 febbraio 1928

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1927-12-29;2795~approvazione-art2 · fonte del testo