[1]Accordo italo-svedese relativo all'emigrazione di operai italiani in svezia

[2]Art. 1.

[3]Le disposizioni stabilite dal presente Accordo si applicano all'emigrazione in Isvezia ed all'impiego nelle aziende svedesi di un massimo di 500 operai italiani specializzati e qualificati nell'industria meccanica. La Commissione statale svedese per la mano d'opera ("Statens arbetsmarknadskommission") dovra' comunicare per normale via diplomatica alle competenti autorita' italiane il numero di operai delle rispettive categorie (specialita' professionali) che potranno trovare un impiego in Isvezia. Contemporaneamente comunichera' le condizioni relative all'eta', lo stato di salute ed altri requisiti degli operai.

Testo vigente dal 3 febbraio 1948

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urn:nir:stato:legge:1947-12-16;1621~art1 · fonte del testo