Gli operai che desiderano emigrare, selezionati dalle competenti Autorita' italiane secondo le indicazioni di un questionario concordato con la Commissione statale svedese per la mano d'opera, saranno avviati, a cura di dette Autorita' italiane, al centro di raccolta dove sara' istituito l'ufficio di collegamento svedese. In tale centro avverra' l'ingaggio definitivo a cura dell'ufficio di collegamento svedese previo controllo sanitario e professionale, effettuato da un medico appositamente prescelto dalle Autorita' svedesi e dagli esperti tecnici, in collaborazione con i rappresentanti competenti italiani.

Testo vigente dal 3 febbraio 1948

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urn:nir:stato:legge:1947-12-16;1621~art8 · fonte del testo