Gli operai italiani s'impegnano prima della loro partenza dall'Italia ad affiliarsi al momento del loro arrivo in Isvezia alla organizzazione sindacale della loro categoria professionale, nonche' di mantenere tale affiliazione durante il loro periodo di residenza in Isvezia. Mediante cio' assumono i doveri e godranno dei diritti prescritti dai regolamenti dei sindacati.

Testo vigente dal 3 febbraio 1948

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urn:nir:stato:legge:1947-12-16;1621~art2 · fonte del testo