La Commissione statale svedese per la mano d'opera provvedera' a che agli operai italiani vengano assegnati alloggi dello stesso tipo ed alle stesse condizioni praticate per i lavoratori svedesi nella stessa localita'. Nei casi in cui si dovra' ricorrere ad abitazioni di tipo provvisorio esse dovranno essere dichiarate idonee dai competenti ispettori svedesi. Saranno altresi' adottate provvidenze atte ad assicurare agli operai italiani un'alimentazione rispondente per quanto possibile alle loro abitudini.

Testo vigente dal 3 febbraio 1948

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urn:nir:stato:legge:1947-12-16;1621~art6 · fonte del testo