Gli operai italiani che si trasferiscono in Isvezia in dipendenza del presente Accordo saranno muniti dalle Autorita' competenti italiane di regolare passaporto individuale. Le competenti Autorita' svedesi si incaricheranno di ottenere i visti di transito necessari al viaggio degli operai stessi.

Testo vigente dal 3 febbraio 1948

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urn:nir:stato:legge:1947-12-16;1621~art12 · fonte del testo