Gli operai italiani godranno in Isvezia della piena parita' nei confronti degli operai svedesi per cio' che riguarda le condizioni di lavoro. Essi godranno pertanto dello stesso trattamento in materia di salari (salari orari, salari a cottimo e retribuzione del lavoro straordinario), orario di lavoro, vacanze e provvidenze ricreative, che e' assicurato dalla legislazione svedese o/e dai contratti collettivi ai lavoratori svedesi della stessa categoria professionale e nella medesima azienda. Durante la permanenza in Isvezia degli operai italiani, questi avranno facolta', secondo le norme in vigore nel Paese, di trasferirsi liberamente da un'impresa ad altra.

Testo vigente dal 3 febbraio 1948

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urn:nir:stato:legge:1947-12-16;1621~art3 · fonte del testo