Il centro di raccolta ove avra' sede l'Ufficio di collegamento svedese di cui all'art. 8 del presente Accordo sara' stabilito, in un primo tempo, a Torino. I successivi eventuali spostamenti saranno tempestivamente concordati. Le competenti Autorita' italiane metteranno a disposizione dei rappresentanti svedesi i locali necessari ed il materiale sanitario previsto per il controllo medico. La Commissione statale svedese per la mano d'opera rimborsera' alle Autorita' italiane le spese per le visite mediche effettuate da parte italiana nella misura concordata di lire 400 per persona.

Testo vigente dal 3 febbraio 1948

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urn:nir:stato:legge:1947-12-16;1621~art10 · fonte del testo