[1]Art. X. (Uffici regionali e di collegamento).

[2]1. Vi saranno quegli uffici regionali che il Direttore Generale dovesse decidere, con, l'approvazione della Conferenza. 2. Il Direttore Generale puo' nominare funzionari di collegamento con particolari paesi o regioni subordinatamente all'approvazione del Governo interessato.

Testo vigente dal 1 luglio 1947

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urn:nir:stato:legge:1947-05-16;546~statuto-artx · fonte del testo