[1]Art. X. (Uffici regionali e di collegamento).
[2]1. Vi saranno quegli uffici regionali che il Direttore Generale dovesse decidere, con, l'approvazione della Conferenza. 2. Il Direttore Generale puo' nominare funzionari di collegamento con particolari paesi o regioni subordinatamente all'approvazione del Governo interessato.
Testo vigente dal 1 luglio 1947
