[1]Art. XI. (Relazioni da parte dei Membri).

[2]1. Ciascun Stato-Membro riferira' periodicamente all'Organizzazione sui progressi compiuti verso il raggiungimento degli scopi dell'Organizzazione quali esposti pel Preambolo e sulle misure adottate sulla base delle raccomandazioni fatte e delle convenzioni sottoposte dalla Conferenza. 2. Tali relazioni saranno presentate alle date e secondo quella forma e conterranno quei particolari che la Conferenza puo' richiedere. 3. Il Direttore Generale sottoporra' queste relazioni, insieme con l'analisi di esse, alla Conferenza e pubblichera' quelle relazioni e quelle analisi di cui la Conferenza approvasse la pubblicazione unitamente a quei rapporti a cio' riferentisi, adottati dalla Conferenza stessa. 4. Il Direttore Generale puo' chiedere a qualunque Stato-Membro di inviare informazioni su argomenti connessi con gli scopi dell'Organizzazione. 5. Ciascun Stato-Membro dovra', a richiesta, comunicare all'Organizzazione, ai fini della loro pubblicazione, tutte le leggi, regolamenti, rapporti ufficiali e statistiche riguardanti nutrizione, generi alimentari e agricoltura.

Testo vigente dal 1 luglio 1947

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urn:nir:stato:legge:1947-05-16;546~statuto-artxi · fonte del testo