[1]con altre organizzazioni

[2]1. Il Direttore generale puo', su approvazione del Consiglio e subordinatamente alle direttive stabilite della Conferenza:

  • a)Concludere accordi tendenti a stabilire appropriati rapporti con altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e con altri organismi intergovernativi o governativi;
  • b)Stabilire appropriati rapporti con organismi non governativi ed altri aventi attivita' affini a quelle dell'Organizzazione. Nello stabilire siffatti rapporti con degli organismi nazionali, il Direttore generale consultera' i governi interessati. 2. Subordinatamente agli accordi ed ai rapporti suddetti, il Direttore generale puo' allacciare rapporti di lavoro con gli organismi sopraddetti.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;972~atto-costitutivo-art19 · fonte su Normattiva