Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), con allegati
Art. 19 (Atto Costitutivo)
[1]con altre organizzazioni
[2]1. Il Direttore generale puo', su approvazione del Consiglio e subordinatamente alle direttive stabilite della Conferenza:
- a)Concludere accordi tendenti a stabilire appropriati rapporti con altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e con altri organismi intergovernativi o governativi;
- b)Stabilire appropriati rapporti con organismi non governativi ed altri aventi attivita' affini a quelle dell'Organizzazione. Nello stabilire siffatti rapporti con degli organismi nazionali, il Direttore generale consultera' i governi interessati. 2. Subordinatamente agli accordi ed ai rapporti suddetti, il Direttore generale puo' allacciare rapporti di lavoro con gli organismi sopraddetti.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
