[1]Art. VIII. (Personale)

[2]1. Il personale dell'Organizzazione sara' nominato dal Direttore Generale secondo la procedura, che risultera' da norme fissate dalla Conferenza. 2. Il personale dell'Organizzazione sara' responsabile verso il Direttore Generale. La sua responsabilita' sara' esclusivamente di carattere internazionale ed esso non cerchera' o ricevera' istruzioni a tal riguardo da nessuna autorita' all'infuori dell'Organizzazione. Gli Stati Membri s'impegnano a rispettare pienamente il carattere internazionale degli obblighi del personale e non cercheranno di influenzare alcuno dei loro cittadini nell'adempimento di tali obblighi. 3. Nel nominare il personale il Direttore Generale dovra', subordinatamente alla fondamentale esigenza di assicurare il piu' alto grado di rendimento, e di competenza tecnica, tenere in dovuta considerazione l'esigenza di scegliere personale reclutato sulla piu' ampia base geografica possibile. 4. Ciascun Stato-Membro si impegna, per quanto cio' puo' essere possibile secondo la sua procedura costituzionale, ad accordare al Direttore Generale e ai maggiori funzionari privilegi e immunita' diplomatiche e ad accordare agli altri membri del personale tutte le facilitazioni ed immunita' concesse al personale non diplomatico dipendente da missioni diplomatiche, oppure, alternativamente, le immunita' e le facilitazioni che possono, in avvenire, essere accordate a membri equivalenti del personale di altre pubbliche organizzazioni internazionali.

Testo vigente dal 1 luglio 1947

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urn:nir:stato:legge:1947-05-16;546~statuto-artviii · fonte del testo