[1]La Repubblica d'Austria riconosce che gli immobili appartenenti ai fondi di religione e situati nell'attuale territorio del Regno d'Italia sono proprieta' dello Stato italiano con effetto dal 3 novembre 1918.

[2]Il Regno d'Italia riconosce che gli immobili appartenenti ai fondi di religione e situati nel territorio della Repubblica d'Austria sono proprieta' dei fondi di religione della Repubblica d'Austria.

[3]Gli oneri gravanti su detti immobili, alla data predetta, rimangono a carico del proprietario degli immobili gravati da oneri.

[4]Gli oneri di diritto pubblico (per i patronati, oltre gli oneri anche i diritti) saranno divisi secondo il criterio territoriale, mentre per quelli di diritto privato si applicheranno le disposizioni degli articoli 10 degli accordi 23 febbraio e 24 giugno 1925 «per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori, rispettivamente, dell'ex Contea Principesca del Tirolo e dell'ex Ducato di Carinzia».

[5]Ciascuna delle due Alte Parti contraenti rinunzia ad ogni altra ragione sul patrimonio mobiliare e immobiliare dei fondi di religione situato nel territorio dell'altra Parte contraente.

[6]Per le consegne degli atti e documenti concernenti i beni dei fondi suddetti si applicano le disposizioni dei due ultimi capoversi dell'art. 1 del presente accordo.

Testo vigente dal 20 marzo 1929

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urn:nir:stato:legge:1928-12-31;3482~art5 · fonte del testo