[1]Le fondazioni, collettivita' e persone morali pubbliche, aventi sede al 3 novembre 1918 nell'attuale territorio di una delle Alte Parti contraenti, conservano i loro beni mobili ed immobili che si trovano nel territorio dell'altra Parte contraente.

[2]Ove una fondazione non disponesse gia' dei beni situati nel territorio dell'altra Parte contraente, questi saranno consegnati entro tre mesi dalla domanda, nello stato in cui si trovano al momento della domanda stessa.

Testo vigente dal 20 marzo 1929

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urn:nir:stato:legge:1928-12-31;3482~art2 · fonte del testo