[1]La Repubblica d'Austria si obbliga a trasferire in proprieta' del Regno d'Italia, libero da qualsiasi onere, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, l'immobile della Croce d'oro in Abbazia.
[2]Egualmente la Repubblica d'Austria si obbliga a trasferire al Regno d'Italia, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, l'immobile della Croce bianca in Merano, se e in quanto esso appartenga alla Croce bianca di Vienna, con gli oneri che gravano sull'immobile stesso alla data del presente accordo.
Testo vigente dal 20 marzo 1929
