[1]La Repubblica d'Austria si obbliga a trasferire in proprieta' del Regno d'Italia, libero da qualsiasi onere, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, l'immobile della Croce d'oro in Abbazia.

[2]Egualmente la Repubblica d'Austria si obbliga a trasferire al Regno d'Italia, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, l'immobile della Croce bianca in Merano, se e in quanto esso appartenga alla Croce bianca di Vienna, con gli oneri che gravano sull'immobile stesso alla data del presente accordo.

Testo vigente dal 20 marzo 1929

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urn:nir:stato:legge:1928-12-31;3482~art4 · fonte del testo