[1]Le Alte Parti contraenti convengono che ogni regolamento dell'ex organizzazione della Societa' austriaca della Croce Rossa s'intende effettuato alle condizioni seguenti:

[2]1° I beni che si trovano sul territorio di ciascuno dei due Stati resteranno in proprieta' delle rispettive organizzazioni della Croce Rossa;

[3]2° Le passivita' ed impegni dell'ex organizzazione centrale della Societa' austriaca della Croce Rossa, ivi comprese le eventuali pensioni e le obbligazioni derivanti dalle lotterie del 1882 e del 1916, resteranno a carico della nuova Societa' della Croce Rossa istituita nella Repubblica d'Austria.

[4]Nessuna azione sara' esercitata dalle Alte Parti contraenti o dalle organizzazioni rispettive della Croce Rossa tra di loro o verso l'ex Societa' austriaca della Croce Rossa per ogni eventuale danno, perdita o altro titolo di credito dipendenti da fatti di guerra dopo il 1914 e concernenti i servizi della Croce Rossa.

Testo vigente dal 20 marzo 1929

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urn:nir:stato:legge:1928-12-31;3482~art6 · fonte del testo