[1]Le Alte Parti contraenti, in deroga alle norme del precedente articolo, riconoscono che tutti i beni mobili ed immobili delle fondazioni e fondi militari appartengono esclusivamente allo Stato nel cui territorio i beni si trovano.
[2]Per le consegne degli atti concernenti i beni delle fondazioni e fondi di cui sopra e' cenno si applicano le disposizioni del penultimo capoverso dell'articolo 1 del presente accordo, in quanto gli atti stessi siano in possesso dell'altro Stato.
Testo vigente dal 20 marzo 1929
