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Sara' cura delle due imprese di navigazione aerea menzionate sotto l'art. 1, par. 1° e 2°, di accordarsi sul modo di esercitare la linea aerea di cui all'art. 1, par. 1° e 2°, di intesa comune. Tali accordi saranno subordinati all'approvazione volta per volta concessa dal Regio Ministero dell'aeronautica e dal Ministero Federale del commercio e delle comunicazioni.
Testo in vigore dal 12 marzo 1929 al 9 maggio 2025
