Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1929 al 9 maggio 2025. 89 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per le linee menzionate sotto l'art. 1, par. 1° e 2°, e sotto l'art. 2, nonche' per le linee aeree da istituirsi in avvenire vale quanto segue:
tolto: Ognuna delle imprese comunichera' alla competente autorita' dell'altro Stato, almeno quattro settimane prima della loro messa in vigore, gli orari e le possibilita' di coincidenza con le altre linee, ed inoltre, per quanto riguarda le linee aeree di cui all'art. 2, la frequenza del servizio, ed in ogni caso, almeno quattro settimane prima di farne uso, la specie del materiale da adoperare.aggiunto: Accordo-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3438~art6 · fonte del testo