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[1]Per le linee menzionate sotto l'art. 1, par. 1° e 2°, e sotto l'art. 2, nonche' per le linee aeree da istituirsi in avvenire vale quanto segue:

[2]Ognuna delle imprese comunichera' alla competente autorita' dell'altro Stato, almeno quattro settimane prima della loro messa in vigore, gli orari e le possibilita' di coincidenza con le altre linee, ed inoltre, per quanto riguarda le linee aeree di cui all'art. 2, la frequenza del servizio, ed in ogni caso, almeno quattro settimane prima di farne uso, la specie del materiale da adoperare.

Testo in vigore dal 12 marzo 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3438~art6 · fonte del testo