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[1]Accordo per regolare i pagamenti fra l'Unione doganale italo-albanese e il Protettorato di Boemia e Moravia

[2]Il Governo Italiano in nome dell'Unione doganale italo-albanese ed il Governo Germanico allo scopo di regolare i pagamenti fra l'Unione doganale italo-albanese e il Protettorato di Boemia e Moravia, hanno convenuto quanto segue:

[3]Art. 1.

[4]L'Accordo per il regolamento dei pagamenti fra l'Italia e la Germania (Accordo di compensazione) del 26 settembre 1934 e successivi Accordi e intese complementari sono estesi dalla data dell'abolizione della frontiera doganale fra il Protettorato di Boemia e Moravia e il territorio del Reich per le transazioni concluse posteriormente a tale data, con l'intesa che, in via provvisoria, attraverso il conto generale in lire e il conto generale in marchi del Reich saranno effettuati anche i pagamenti non derivanti dal traffico delle merci.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-11-20;1433~art1 · fonte del testo