Art. 1 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025. 204 parole tolte, 11 parole aggiunte in 9 capoversi.
Convenzione italotolto: - germanica per il traffico di frontiera
tolto: Il Regno d'Italia e il Reich germanico hanno convenuto di stipulare una Convenzione nell'intento di favorire il traffico tra le rispettive zone di frontiera.
tolto: A questo scopo sono stati nominati plenipotenziari:
tolto: da Sua Maesta', il Re d'Italia e d'Albania e Imperatore d'Etiopia: l'Eccellenza Amedeo Giannini, Suo Ambasciatore, Senatore del Regno, il cav. di gran croce Ivo Bagli, direttore generale delle Dogane e delle Imposte indirette;
tolto: dal Cancelliere del Reich, Germanico:
tolto: l'Eccellenza Hans Georg von Mackensen, Ambasciatore di Germania presso la Real Corte, il dott. Theodor Wucher, direttore ministeriale presso il Ministero delle finanze del Reich;
tolto: i quali, dopo avere verificato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: Sono considerate zone di frontiera (Grenzbezirke) ai sensi della presente Convenzione le due strisce di terreno situate ai due lati del confine comune; l'estensione di dette zone sara' al minimo di cinque chilometri e non sorpassera' i quindici salvo casi eccezionali, giustificati dalle esigenze locali, in cui le due Parti contraenti potranno fissare l'estensione della zona di frontiera anche oltre i quindici chilometri. I due Governi si metteranno d'accordo sulla delimitazione di queste zone e sulle eventuali modificazioni che in base alla esperienza si rendessero in seguito necessarie.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art1 · fonte del testo