Art. 14 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025. 65 parole tolte, 19 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: 1. Le competenti autorita' doganali delle due Parti contraenti prenderanno, ciascuna per proprio conto, le necessarie misure di sorveglianza per evitare ogni abuso delle agevolezze previste dalla presente Convenzione. Occorrendo, si metteranno d'accordo sulle misure da adottarsi.
tolto: 2. Le stesse autorita' si comunicheranno reciprocamente le disposizioni emanate per l'applicazione della presente Convenzione e, qualora dovessero sorgere delle difficolta', si metteranno immediatamente a contatto per eliminarle.aggiunto: Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera-art. 14 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art14 · fonte del testo