Le porte ed i boccaporti che immettono nella campata e nei magazzini sale, dopo effettuate le operazioni di introduzione e di estrazione dei sali, dovranno essere chiusi e piombati a cura dell'assuntore e con l'assistenza della Guardia di finanza, e le relative chiavi saranno tenute in consegna dalla Direzione del locale Deposito generi di monopolio. L'assuntore e' responsabile di ogni e qualsiasi sottrazione di sali e materiali di pertinenza dell'Amministrazione che venisse effettuata durante le suddette operazioni e si obbliga alla rifusione del danno e precisamente: per i sali al prezzo di tariffa di vendita al pubblico e per gli altri articoli al prezzo da stabilirsi a giudizio discrezionale dell'Amministrazione.
Testo vigente dal 15 ottobre 1952
