Le porte ed i boccaporti che immettono nella campata e nei magazzini sale, dopo effettuate le operazioni di introduzione e di estrazione dei sali, dovranno essere chiusi e piombati a cura dell'assuntore e con l'assistenza della Guardia di finanza, e le relative chiavi saranno tenute in consegna dalla Direzione del locale Deposito generi di monopolio. L'assuntore e' responsabile di ogni e qualsiasi sottrazione di sali e materiali di pertinenza dell'Amministrazione che venisse effettuata durante le suddette operazioni e si obbliga alla rifusione del danno e precisamente: per i sali al prezzo di tariffa di vendita al pubblico e per gli altri articoli al prezzo da stabilirsi a giudizio discrezionale dell'Amministrazione.

Testo vigente dal 15 ottobre 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-06-13;1298~art11 · fonte del testo