Agli effetti dell'esecuzione delle operazioni di introduzione e di estrazione dei sali del Deposito si stabilisce che la giornata lavorativa va computata, in ogni tempo, in conformita' all'orario che viene osservato nel porte di Castellammare di Stabia. Gli eventuali ritardi nella immissione dei vagoni in arrivo, sui binario raccordato, dovra' risultare da un apposito statino di movimento giornaliero, controfirmato da un funzionario del locale Deposito generi di monopolio, dal delegato dell'assuntore e dal capo-posto della Guardia di finanza addetta alla vigilanza sui movimento dei sali.

Testo vigente dal 15 ottobre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;1298~art19 · fonte del testo