L'assuntore, nella esecuzione dei propri compiti di servizio e particolarmente nell'espletamento delle operazioni riflettenti il ricevimento dei sali, la loro spedizione agli organi di distribuzione e di vendita approvvigionati dal Deposito generi di monopolio di Castellammare di Stabia e tempestiva richiesta del numero di vagoni giornalmente occorrenti si atterra' agli ordini che gli perverranno in tempo utile dalla Direzione del deposito stesso. A questo scopo dovra' tenere costantemente a Castellammare di Stabia un proprio rappresentante, che dovra' essere persona di gradimento dell'Amministrazione facoltizzato a trattare e risolvere direttamente colta suaccennata Direzione tutte le questioni inerenti l'espletamento delle suddette operazioni.

Testo vigente dal 15 ottobre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;1298~art9 · fonte del testo