L'assuntore dovra' effettuare tutte le prestazioni a lui affidate col presente atto, colla dovuta regolarita' e senza sospensioni che non siano causate da mancanza di vagoni per fatto delle Ferrovie o da casi di provata e riconosciuta forza maggiore. Qualora l'assuntore, senza giustificato motivo, interrompesse il servizio e, regolarmente diffidato, non lo riprendesse all'inizio della seconda giornata lavorativa dopo la sospensione, l'Amministrazione provvedera' ad effettuarlo in danno con i mezzi e nei modi che riterra' piu' opportuni. In tal caso l'assuntore dovra' lasciare il silos e tutto l'impianto meccanico in ordine e funzionante a completa disposizione dell'Amministrazione e rifondera' alla stessa l'importo delle spese sostenute per l'esecuzione del servizio in danno, assoggettandosi alla trattenuta di cui al successivo art. 18.

Testo vigente dal 15 ottobre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;1298~art10 · fonte del testo