L'Istituto di credito agrario per la Sardegna, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi che esso si assume con la presente convenzione, si obbliga di effettuare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione della convenzione, un deposito cauzionale di L. 4.000.000 (valore nominale), in titoli di Stato 5% a se stesso intestati con annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, L'ammontare di detto deposito cauzionale dovra' essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente articolo 3.

Testo vigente dal 22 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-06;154~art14 · fonte del testo