Per l'uso degli apparecchi meccanici del silos nella discarita del grano, l'assuntore corrispondera' alla Amministrazione per ogni elevatore da pontile, ora impiegato, un canone in ragione di 5,14 (cinque e quattordici) volte il prezzo unitario di cui al successivo art. 30, lettera A) in vigore al momento della discarica.
Testo vigente dal 15 ottobre 1952
