L'assuntore dovra' iniziare lo scarico delle navi affiancate al pontile del Deposito dopo espletate tutte le formalita' portuali e doganali, osservando le condizioni stabilite nei singoli contratti di noleggio in quanto siano non in contrasto con le clausole del presente atto e, in mancanza di questi, secondo le consuetudini del porto, dal momento in cui verra' iniziato lo scarico decorrera' il computo del quantitativo giornaliero scaricato agli effetti delle stallie. Le navi in arrivo con carico di sale dovranno rispettare il turno alla discarica.

Testo vigente dal 15 ottobre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;1298~art16 · fonte del testo