Se l'assuntore non raggiungesse nello scarico delle navi le rate di discarico per giorno lavorativo o parte, come convenuto al precedente art. 16, soggiacera' a titolo di penale, al pagamento delle controstallie dovute in dipendenza dei contratti di noleggio stipulati dall'Amministrazione. Analogamente verra' assoggettato ad una multa in ragione di L. 14 (lire quattordici) per quintale e per ogni giorno di ritardo qualora non raggiungesse giornalmente per le spedizioni ordinate dal dirigente del Deposito il quantitativo richiesto, come all'art. 3.
Testo vigente dal 15 ottobre 1952
