Alla spesa di lire 81.000.000 occorrente al pagamento della indennita' del 5 per cento a favore della societa' Montecatini sul valore dello stabilimento di Pallerone, di cui all'art. 6 della convenzione, relativa al periodo dal 2 marzo 1954 al 30 giugno 1956 viene provveduto a carico dello stanziamento del capitolo n. 132 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1956-57. All'onere annuo di milioni 36 relativo alla stessa indennita' per il periodo dal 1° luglio 1956 fino alla data di approvazione della convenzione di cui alla presente legge verra' provveduto con i fondi gia' iscritti al detto capitolo n. 132 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 9 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-08;795~art2 · fonte del testo