[1]L'iscrizione facoltativa a carico dell'Ente o del sanitario e' irrevocabile.
[2]Salvo disposizioni speciali, l'iscrizione facoltativa ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.
Testo vigente dal 31 luglio 1939
