[1]I sanitari iscritti alla Cassa di previdenza che dopo 10 anni di servizio utile siano assunti alle dipendenze di Casse di assistenza, di Casse mutue di malattia o di altre Istituzioni assistenziali costituite per le categorie inquadrate nelle Associazioni sindacali riconosciute a norma delle leggi sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato od a titolo di supplenza, hanno la facolta' di rimanere iscritti o di essere reiscritti alla Cassa durante tale servizio, corrispondendo i contributi ordinari e straordinari personali e dell'Ente.

[2]La domanda di iscrizione facoltativa deve essere presentata alla Prefettura od alla Cassa di previdenza nel termine perentorio di un anno dalla data di assunzione in servizio presso le Istituzioni predette, ovvero dalla data di pubblicazione del presente Ordinamento se l'assunzione abbia avuto luogo anteriormente. In quest'ultimo caso la reiscrizione puo' retrodatarsi alla data di assunzione presso le Istituzioni predette, anche se questa sia avvenuta da oltre un anno. 4 ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 MAGGIO 1952, N. 610)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 maggio 1952, n. 610

4

La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "E' abolito il termine di un anno, previsto dall'art. 18, terzo comma, dall'art. 20, primo comma e dall'art. 21, quarto comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, dall'art. 18, terzo comma, dall'art. 19, primo comma e dall'art. 20, quarto comma, della legge 25 luglio 1941, n. 934, e dall'art. 12, secondo comma, della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per l'esercizio della facolta' di continuare l'iscrizione alle Casse di previdenza, riferibilmente agli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, o successivamente, che passino poi alle dipendenze di privati o di enti non iscrivibili alle Casse medesime. Rimangono esclusi dalla facolta' predetta gli iscritti i quali, in relazione al servizio prestato, ottengano su loro domanda la liquidazione dell'assegno di quiescenza o il rimborso dei contributi personali che possa loro spettare".

Testo vigente dal 18 giugno 1952

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Che cosa è cambiato dal 18 giugno 1952

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1939 al 18 giugno 1952. 27 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Decadono dall'iscrizione di cui al comma precedente i sanitari che entro il 31 marzo di ciascun anno non abbiano effettuato il totale versamento dei contributi dell'anno precedente aggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 MAGGIO 1952, N. 610.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 maggio 1952, n. 610

    La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "E' abolito il termine di un anno, previsto dall'art. 18, terzo comma, dall'art. 20, primo comma e dall'art. 21, quarto comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, dall'art. 18, terzo comma, dall'art. 19, primo comma e dall'art. 20, quarto comma, della legge 25 luglio 1941, n. 934, e dall'art. 12, secondo comma, della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per l'esercizio della facolta' di continuare l'iscrizione alle Casse di previdenza, riferibilmente agli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, o successivamente, che passino poi alle dipendenze di privati o di enti non iscrivibili alle Casse medesime. Rimangono esclusi dalla facolta' predetta gli iscritti i quali, in relazione al servizio prestato, ottengano su loro domanda la liquidazione dell'assegno di quiescenza o il rimborso dei contributi personali che possa loro spettare".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art12 · fonte del testo