[1]L'iscrizione facoltativa da parte dell'insegnante e dell'Ente e' irrevocabile ed ha effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda al Regio Provveditorato agli studi o al Monte-pensioni.

[2]Qualora l'Ente o l'insegnante lo richieda, puo' essere consentita l'iscrizione retroattiva per non piu' di due anni antecedenti alla presentazione della domanda.

[3]L'insegnante, che per effetto dell'iscrizione facoltativa abbia assunto l'onere del duplice contributo, ha facolta' di chiedere la cessazione dell'iscrizione stessa con effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda al Regio Provveditorato agli studi o al Monte-pensioni. In tal caso, qualora egli non sia contemporaneamente iscritto al Monte-pensioni per altro servizio, puo' chiedere la liquidazione dell'indennita' o della pensione rispettivamente previste dalla lettera a) del successivo articolo 35 e dalla lettera a) del successivo articolo 36, sempreche' abbia compiuto il periodo minimo di servizio stabilito in detti articoli.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art15 · fonte del testo