Articolo abrogato dalla l. 8 agosto 1991, n. 274.
Abrogato dal 10 settembre 1991
Articolo abrogato dalla l. 8 agosto 1991, n. 274.
Abrogato dal 10 settembre 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1939 al 10 settembre 1991. 141 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I ricorsi concernenti la iscrizione alla Cassa di previdenza e l'imposizione dei contributi devono essere presentati a pena di decadenza, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, dai sanitari, non oltre la cessazione definitiva dal servizio e dagli Enti non oltre il secondo anno successivo a quello dell'emissione del ruolo.
tolto: Contro il provvedimento della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e' ammesso il ricorso al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa comunicazione.
tolto: Il ricorso non sospende l'obbligo del versamento dei contributi.
tolto: Il Ministro per l'interno, sentita la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, decide con provvedimento definitivo, contro il quale e' ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in via giurisdizionale o quello in via straordinaria al Re.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 274
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art20 · fonte del testo