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[1]I ricorsi concernenti la iscrizione alla Cassa di previdenza e l'imposizione dei contributi devono essere presentati a pena di decadenza, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, dai sanitari, non oltre la cessazione definitiva dal servizio e dagli Enti non oltre il secondo anno successivo a quello dell'emissione del ruolo.

[2]Contro il provvedimento della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e' ammesso il ricorso al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa comunicazione.

[3]Il ricorso non sospende l'obbligo del versamento dei contributi.

[4]Il Ministro per l'interno, sentita la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, decide con provvedimento definitivo, contro il quale e' ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in via giurisdizionale o quello in via straordinaria al Re.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 10 settembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art20 · fonte del testo