Articolo abrogato dalla l. 8 agosto 1991, n. 274.
Abrogato dal 10 settembre 1991
Articolo abrogato dalla l. 8 agosto 1991, n. 274.
Abrogato dal 10 settembre 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1958 al 10 settembre 1991. 154 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Nei casi di diritto all'indennita', una volta tanto, diretta o indiretta, previsti dagli articoli 25 e 30 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 e dall'art. 6 della legge 11 giugno 1954, n. 409, il relativo importo lordo e' pari alla somma:
tolto: a) della rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'art. 4 moltiplicata per il coefficiente fisso 4,10;
tolto: b) della rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera b) dell'art. 4 moltiplicata per il coefficiente fisso 7,85;
tolto: c) di tante volte lire 1900 quanti sono i mesi di servizio considerato utile per la determinazione della rendita vitalizia di cui alla lettera a). L'importo lordo dell'indennita' diretta una volta tanto nei casi previsti dal comma primo dell'art. 7 della legge 11 giugno 1954, n. 409, viene determinato nel modo indicato al comma precedente, escludendo, pero', la parte di cui alla lettera a) e riducendo ad un terzo quella di cui alla lettera b).aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 274
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-04;87~art7 · fonte del testo