[1]La vedova che passa ad altre nozze perde il diritto alla pensione.
[2]Gli orfani e le orfane minorenni i quali al raggiungimento della maggiore eta' non si trovino nelle condizioni di cui al comma terzo dell'art. 30 perdono il diritto alla pensione.
[3]Le orfane, anche di eta' minore, perdono il diritto a pensione se contraggono matrimonio.
Testo vigente dal 31 luglio 1939
