[1]La vedova che passa ad altre nozze perde il diritto alla pensione.

[2]Gli orfani e le orfane minorenni i quali al raggiungimento della maggiore eta' non si trovino nelle condizioni di cui al comma terzo dell'art. 30 perdono il diritto alla pensione.

[3]Le orfane, anche di eta' minore, perdono il diritto a pensione se contraggono matrimonio.

Testo vigente dal 31 luglio 1939

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art34 · fonte del testo