[1]La vedova nei riguardi del cui matrimonio con il sanitario iscritto alla Cassa si verifichino le condizioni indicate nel primo comma del precedente art. 30 e che alla morte del sanitario non ne sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, ha diritto di conseguire la pensione indiretta:

  • a)quando il sanitario muoia in attivita' di servizio, dopo aver prestato venti o piu' anni di servizio utile; 6
  • b)quando il sanitario, dopo aver prestato venti o piu' anni, e meno di venticinque anni, di servizio utile, muoia entro tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego; 6
  • c)quando il sanitario muoia in pensione, o dopo averne acquistato il diritto.

[2]In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi la pensione indiretta spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 30.

[3]Quando ricorrono le condizioni previste dal comma quinto del precedente art. 30 la pensione e' ripartita tra la vedova e gli orfani nella misura indicata nel comma terzo del successivo art. 32.

[4]Gli orfani di sanitaria hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente. 13

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 giugno 1954, n. 409

6

La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per le cessazioni dal servizio in eta' non inferiore ad anni 65, il minimo di anni 20 previsto dalla lettera a) dell'art. 26 e dalle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, rispettivamente per il diritto al conseguimento del trattamento di pensione diretta e di quello di pensione indiretta, e' ridotto ad anni 15 di servizio utile". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1954.

Corte Costituzionale

13

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 novembre - 2 dicembre 2005, n. 433 (in G.U. 1ª s.s. 7/12/2005, n. 49) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilita', non equiparano ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta'.

Testo vigente dal 8 dicembre 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 433/2005

    Ha colpito questo articolo
    2 dicembre 2005

    Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di reversibilità, non equiparano ai minorenni gli organi maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età. Alla luce, infatti, del principio da tempo affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui “la regola della non confrontabilità” dei sistemi previdenziali “incontra un limite nei casi in cui dal confronto emerga una evidente irragionevolezza”, la Corte è già pervenuta alla declaratoria di incostituzionalità di norme che, come quelle impugnate, non prevedevano la parificazione tra le due categorie di orfani, escludendo, in tal modo, dall’istituto della reversibilità la tutela del diritto allo studio degli orfani maggiorenni. - V. citate, sentt. nn. 454 del 1992 e 366 del 1988.

    Art. 30 Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari · Art. 31 Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1954 al 8 dicembre 2005.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 28 novembre - 2 dicembre 2005, n. 433 (in G.U. 1ª s.s. 7/12/2005, n. 49) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilita', non equiparano ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta'.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art31 · fonte del testo