La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione. 20a Tuttavia, quando non vi siano orfani ai quali spetti per riversibilita' la pensione, ha diritto di conseguire un capitale pari a: sette annualita' della pensione vedovile di guerra, contemplate nelle annesse tabelle, G e H, se alla data del nuovo matrimonio non abbia oltrepassato i 25 anni; sei annualita', se alla stessa data abbia oltrepassato i 25, ma non i 30 anni; cinque annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 30, ma non i 35 anni; quattro annualita', se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 35, ma non i 40 anni. Se la vedova abbia oltrepassato i 40 anni alla data delle nuove nozze o se, alla stessa data, esistano orfani a cui spetti per riversibilita' la pensione, essa ha diritto a conseguire un capitale pari a tre annualita della pensione. Nessun capitale spetta alla vedova, che passi a nuove nozze dopo oltrepassati i 50 anni. La domanda per ottenere il capitale di cui sopra deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio o della consegna del libretto di pensione, se il matrimonio e' avvenuto anteriormente.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

20a

La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno-8 luglio 1975, n. 184 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1975, n. 188) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 59, primo comma, legge 10 agosto 1950, n. 648, "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra" e del corrispondente art. 47, primo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313 "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra", nella parte in cui stabiliscono che la vedova che passi ad altre nozze perde la pensione per il solo fatto del matrimonio anche se il marito non fruisce di reddito assoggettabile alla imposta complementare."

Testo vigente dal 17 luglio 1975

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 184/1975

    Ha colpito questo articolo
    8 luglio 1975

    È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, legge 10 agosto 1950, n. 648, "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra" e del corrispondente art. 47, primo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313, "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra", nella parte in cui stabiliscono che la vedova che passi ad altre nozze perda la pensione per il solo fatto del matrimonio anche se il marito non fruisce di reddito assoggettabile alla imposta complementare. Secondo la giurisprudenza della Corte dei conti le nuove nozze per quanto riguarda il vedovo, non possono essere prese in considerazione in sé, ma solo in quanto influiscono sulle di lui condizioni economiche, come esplicitamente previsto dal quinto comma dell'art. 62, legge 18 marzo 1968, n. 313, il quale stabilisce che il vedovo che passa a nuove nozze perde il diritto a pensione se contrae matrimonio con donna che fruisce di reddito assoggettabile all'imposta complementare. La disciplina differenziata prevista, per la vedova - che, in base agli artt. 59, primo comma, legge 10 agosto 1950, n. 648, e 47, primo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313, perde il diritto a pensione per il solo fatto del matrimonio, a prescindere dall'accertamento delle condizioni economiche del marito - non è giustificata da una diversità obiettiva delle situazioni dei due coniugi e neppure dalla situazione conseguente alle nuove nozze per ciò che ciascun coniuge, qualunque sia il sesso, è tenuto, nei confronti dell'altro, agli stessi obblighi sul piano patrimoniale (sent. n. 133 del 1970).

    Art. 59 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 47 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 9/1980

    Illegittimità dichiarata
    30 gennaio 1980

    dichiara: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui non prevede, accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto alla riversibilità di pensione di guerra già fruita dal coniuge; 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui non prevede accanto alla ved…

    Art. 69 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 59 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 59 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 1975

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1950 al 17 luglio 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno-8 luglio 1975, n. 184 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1975, n. 188) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 59, primo comma, legge 10 agosto 1950, n. 648, "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra" e del corrispondente art. 47, primo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313 "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra", nella parte in cui stabiliscono che la vedova che passi ad altre nozze perde la pensione per il solo fatto del matrimonio anche se il marito non fruisce di reddito assoggettabile alla imposta complementare."

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art59 · fonte del testo