[1]Ai sanitari iscritti alla Cassa di previdenza e' data facolta' di chiedere, con le norme di cui al successivo articolo 63, il riscatto, agli effetti dell'indennita' o della pensione, dei periodi di servizio non contemporanei con altri servizi utili, secondo il presente Ordinamento, prestati:

  • a)presso uno degli Enti di cui ai precedenti articoli 6 e 12 con qualsiasi qualifica anche non di sanitario;
  • b)alle dipendenze dello Stato, in servizio d'impiegato o di salariato, anche non di ruolo, esclusi soltanto quelli prestati in qualita' di operai giornalieri;
  • c)alle dipendenze dello Stato, in servizio militare o nei corpi organizzati militarmente che non sia gia' stato riconosciuto utile ai sensi del precedente art. 40;
  • d)presso Enti di diritto pubblico non contemplati nelle precedenti lettere.

[2]Il servizio complessivo da riscattare ai sensi del presente articolo viene computato in anni interi trascurando la frazione; la frazione superiore a sei mesi puo', a richiesta dell'interessato, essere computata per un anno.

Testo vigente dal 31 luglio 1939

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art61 · fonte del testo