[1]Ai sanitari iscritti alla Cassa di previdenza e' data facolta' di chiedere, con le norme di cui al successivo articolo 63, il riscatto, agli effetti dell'indennita' o della pensione, dei periodi di servizio non contemporanei con altri servizi utili, secondo il presente Ordinamento, prestati:
- a)presso uno degli Enti di cui ai precedenti articoli 6 e 12 con qualsiasi qualifica anche non di sanitario;
- b)alle dipendenze dello Stato, in servizio d'impiegato o di salariato, anche non di ruolo, esclusi soltanto quelli prestati in qualita' di operai giornalieri;
- c)alle dipendenze dello Stato, in servizio militare o nei corpi organizzati militarmente che non sia gia' stato riconosciuto utile ai sensi del precedente art. 40;
- d)presso Enti di diritto pubblico non contemplati nelle precedenti lettere.
[2]Il servizio complessivo da riscattare ai sensi del presente articolo viene computato in anni interi trascurando la frazione; la frazione superiore a sei mesi puo', a richiesta dell'interessato, essere computata per un anno.
Testo vigente dal 31 luglio 1939
