[1]Nel riguardi dei sanitari iscritti alla Cassa di previdenza anteriormente al 21 luglio 1932-X e' riconosciuto utile per il conseguimento del diritto ad indennita' od a pensione, dirette ed indirette, il servizio prestato in qualunque tempo presso i Comuni, le Provincie e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con iscrizione a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali di pensioni, avvenuta anteriormente alla data della istituzione della Cassa o delle rispettive sue estensioni con carattere obbligatorio.
[2]Le indennita' e le pensioni sono liquidate in base al servizio complessivo ai termini del presente Ordinamento e sono ripartite a carico della Cassa di previdenza e degli Enti presso i quali il servizio, di cui al primo comma, fu prestato in proporzione delle durate dei servizi rispettivamente resi con iscrizione alla Cassa di previdenza e con iscrizione ai regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali.
[3]Agli effetti di detto riparto le quote si determinano in ragione della durata dei singoli periodi di servizio, anche simultanei, calcolati in mesi, trascurando le frazioni di mese.
[4]Nei riguardi dei sanitari iscritti la cui iscrizione alla Cassa di previdenza sia avvenuta nel periodo dal 13 maggio 1927-V, al 20 luglio 1932-X la quota a carico degli Enti, valutata con le norme precedenti, non puo' superare l'importo della quota dovuta dagli Enti stessi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali da determinarsi giusta la seconda parte del seguente comma sesto.
[5]Il pagamento della intera indennita' o della intera pensione e' sempre fatta dalla Cassa di previdenza che si rivale sugli Enti della quota messa a loro carico con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. La quota d'indennita' a carico degli Enti non viene pagata se non quando la relativa liquidazione sia divenuta definitiva o per decorrenza di termine o per accettazione dei singoli interessati, o per decisione della Corte dei conti.
[6]Rimangono salvi i maggiori diritti in base alle disposizioni dei regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali di pensioni, eventualmente piu' favorevoli per il sanitario o per le persone di sua famiglia, nel senso che ciascun Ente e' obbligato a corrispondere agli aventi diritto la maggiore quota differenziale relativa al periodo di servizio prestato con iscrizione al rispettivo regolamento, Istituto, Fondo o Cassa speciale. A tale fine si determina l'assegno di quiescenza che spetterebbe se durante tutto il servizio utile il sanitario fosse stato soggetto al relativo regolamento, Istituto, Fondo o Cassa speciale, e si applicano poi per la determinazione della quota proporzionale al servizio prestato con iscrizione al regolamento, Istituto, Fondo o Cassa speciale le norme stabilite dai commi secondo e terzo del presente articolo.
[7]Non si fa luogo alla valutazione cumulativa dei servizi previsti nel presente articolo nei casi in cui i servizi con iscrizione alla Cassa di previdenza e quelli con iscrizioni a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali di pensione siano stati contemporanei durante almeno due anni e le due iscrizioni, distintamente considerate, abbiano dato o diano diritto a due distinte pensioni.
[8]A tutti gli effetti del presente Ordinamento la iscrizione ai regolamenti, agli Istituti, ai Fondi o alle Casse speciali di pensione, si considera avvenuta quando sia prescritta dalle rispettive disposizioni.
Testo vigente dal 31 luglio 1939
