[1]Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
[2]In conformita' delle deliberazioni di cui al comma precedente, il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza emette il decreto concessivo o negativo da comunicarsi all'interessato.
[3]Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti.
[4]Lo stesso diritto di ricorso compete alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, per la quale il termine predetto decorre dalla data della deliberazione.
Testo vigente dal 31 luglio 1939
