[1]Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al quarto comma dell'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti. 11

[2]La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza puo' ricorrere alla Corte dei conti contro le deliberazioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 15 gennaio 1976, n. 8 (in G.U. 1ª s.s. 21/1/1976, n. 18) ha dichiarato d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti, la illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 22 gennaio 1976

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 gennaio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1939 al 22 gennaio 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 15 gennaio 1976, n. 8 (in G.U. 1ª s.s. 21/1/1976, n. 18) ha dichiarato d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti, la illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art54 · fonte del testo