Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda. In conformita' delle deliberazioni di cui al comma precedente, il direttore generale degli Istituti di previdenza emette il decreto concessivo o negativo da comunicarsi all'interessato. Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto l'interessato puo' presentare ricorso alla Corte dei conti. Lo stesso diritto di ricorso compete alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, per la quale il termine predetto decorre dalla data della deliberazione.

Testo vigente dal 16 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-04-11;380~art20 · fonte del testo