Nei casi in cui, per disposizioni di legge, gli iscritti alla Cassa di previdenza morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa di terremoti siano da considerarsi morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni agli effetti della pensione privilegiata, la differenza tra le pensioni dirette ed indirette cosi' dovute e gli assegni normali e' a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

Testo vigente dal 31 luglio 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art71 · fonte del testo