Nei casi in cui, per disposizione di legge, gli iscritti alla Cassa di previdenza morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa di terremoti siano da considerare morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie mansioni agli effetti della pensione privilegiata, le differenze tra le pensioni dirette o indirette cosi' dovute e gli assegni normali sono a carico del Ministero delle finanze.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art76 · fonte del testo