Ai sanitari iscritti alla Cassa di previdenza anteriormente al 1° giugno 1923-I sono riconosciuti ai soli effetti dei raggiungimento del minimo degli anni di servizio necessari per il diritto alla pensione, ma non sono valutati nella determinazione della misura della pensione:

  • a)il servizio militare prestato anteriormente al 1° giugno 1923-I con interruzione di carriera, senza che abbia dato luogo a conferimento di pensione dello Stato, salvo il caso di pensione di guerra;
  • b)i servizi non riscattati regolari, interinali e provvisori prestati anteriormente alla data stessa.

Testo vigente dal 31 luglio 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art72 · fonte del testo