[1]I sanitari che siano stati o che saranno collocati a riposo per il compimento del limite di eta' ai sensi dell'art. 364, primo comma, del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e che abbiano almeno cinque anni compiuti e meno di quindici anni di servizio effettivo valutabile agli effetti di pensione, conseguono l'indennita' per una sola volta in misura eguale ai quattro quinti del valore capitale, calcolato mediante l'applicazione della tabella B, annessa al presente Ordinamento della pensione teorica risultante dalla tabella A, vigente alla data di collocamento a riposo.

[2]Quelli dei sanitari indicati nel comma precedente che abbiano un servizio effettivo valutabile agli effetti di pensione non minore di 15 anni e che non raggiunga i 20 anni hanno facolta' di conseguire, in luogo dell'indennita', nella misura sopraindicata, la pensione, in misura pari a quella teorica risultante dalla tabella A, vigente alla data predetta, ferma l'applicazione dei minimi di pensione stabiliti dalle norme in vigore a tale data.

[3]Agli effetti del comma precedente la dichiarazione di opzione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della deliberazione di liquidazione della indennita' da parte del Consiglio di amministrazione.

[4]I sanitari nei cui riguardi tale deliberazione sia gia' intervenuta anteriormente alla pubblicazione del presente Ordinamento, ed eventualmente le rispettive famiglie, possono optare per la pensione da liquidarsi con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto d'impiego e con le norme vigenti alla data stessa, mediante domanda da presentarsi alla Cassa di previdenza nel termine perentorio di un anno dalla pubblicazione stessa; l'indennita' eventualmente gia' corrisposta e' recuperata con integrale trattenuta delle prime rate della pensione diretta, e se del caso, di quella indiretta. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 giugno 1954, n. 409

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La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Per i predetti casi sono abrogate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 25, nell'art. 27, nel quarto comma dell'art. 30, nell'ultimo comma dell'art. 32, nel primo periodo del comma quarto dell'articolo 33 e nell'art. 76 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 [...]". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1954.

Testo vigente dal 27 luglio 1954

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 luglio 1954

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1939 al 27 luglio 1954.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 giugno 1954, n. 409

    La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Per i predetti casi sono abrogate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 25, nell'art. 27, nel quarto comma dell'art. 30, nell'ultimo comma dell'art. 32, nel primo periodo del comma quarto dell'articolo 33 e nell'art. 76 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 [...]". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1954.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art76 · fonte del testo